In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione.

Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p.

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 5 ottobre 2022 (ud. 23 giugno 2022) n. 37503