In tema di stalking, la preesistenza di un clima di forte conflittualità familiare e di plurime vicende giudiziarie tra le parti non esclude la configurabilità del reato quando le condotte poste in essere siano idonee a causare gli eventi tipici previsti dall'art. 612 bis c.p.
La prosecuzione dell'attività lavorativa o economica da parte della persona offesa non vale ad escludere la sussistenza dell'evento lesivo allorché risulti provata l'oggettiva modifica delle abitudini di vita in altri ambiti e l'insorgenza di un persistente stato d'ansia tale da richiedere supporto psicologico.
La contestuale sussistenza di entrambi gli eventi alternativamente previsti dalla norma, ossia la modifica delle abitudini di vita e lo stato d'ansia persistente, rafforza la qualificazione giuridica del fatto come delitto di atti persecutori rispetto alla contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 c.p.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16010 del 28 aprile 2025.




