L’assegno per i figli non può essere omesso per pagare un vecchio debito, così statuisce la Corte di Cassazione.
Il genitore divorziato, tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, non si sottrae alla responsabilità per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza (delitto previsto dall’art. 570 bis c.p.), affermando che doveva adempiere ad un’altra obbligazione naturale a vantaggio di terzi (nel caso di specie la sorella che gli aveva prestato dei soldi) non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto.
La presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato, come nel caso in cui, a seguito dello scioglimento del matrimonio il soggetto abbia costituito una nuova famiglia e le sue risorse economiche siano sufficienti a soddisfare solo uno degli obblighi gravanti sullo stesso; perché il conflitto di doveri possa assumere rilievo, è, tuttavia, necessario che gli stessi abbiano uno stesso rango giuridico.
Cass. Penale, Sezione VI, sentenza n. 534/25.




