La Corte di cassazione ha stabilito che il consenso informato non è un presupposto di legittimità per il prelievo di campioni ematici finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico, purché avvenga in una struttura ospedaliera o sanitaria; il rifiuto di sottoporsi al prelievo è inoltre considerato reato e penalmente sanzionato.

È legittimo il prelievo ematico per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, anche senza il consenso preventivo dell’interessato, in conformità all’art. 186 del Codice della Strada, purché il prelievo avvenga in una struttura ospedaliera o sanitaria.

Cassazione Penale, IV Sezione, sentenza n. 319/2026.