La dichiarazione di fallimento di una società non costituisce di per sé motivo sufficiente a giustificare la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere e, in caso di licenziamento illegittimo, il dipendente ha diritto all’integrale risarcimento del danno, a prescindere dalla utilizzabilità, in concreto, della prestazione lavorativa.

Cass. Sez. Lavoro, n. 522 del 18 gennaio 2018