La Corte di Cassazione, confermando il ragionamento seguito dal Tribunale di merito, ha ritenuto che l'atteggiamento conciliante della vittima di stalking non rappresenta un elemento tale da escludere l'integrazione del delitto in esame, dovendosi considerare la complessiva e reiterata condotta persecutoria e gli accertati risultati di essa sulla sfera personale della vittima.

In particolare, nel caso di specie, la persona offesa, di fronte alla reiterata petulanza dell'autore del delitto e conoscendo la sua fragilità piscologica, spesso non sapeva come comportarsi e, per questo, aveva avuto un atteggiamento a volte conciliante, altre volte non aveva risposto al telefono, in alcune occasioni era stata brusca.

Cass. Penale, Sez. V, sentenza n. 27466/18