Ai fini della configurabilità dell’aggravante del sinistro stradale prevista dall'art. 186, comma secondo bis, C.d.s. è necessario che vi sia un rapporto di causa-effetto, ossia che l’urto o la fuoriuscita di strada sia stata determinata dall’incapacità del conducente di guidare proprio in ragione del suo stato di alterazione alcolica mentre si trovava alla guida.

Per costante giurisprudenza la nozione di incidente stradale non può che ricomprendere qualsiasi traumatismo collegato alla circolazione dei veicoli potenzialmente idonea a provocare danni.

Così ricostruita la nozione di incidente stradale, perché l’aggravante citata operi, è anche necessario che il conducente in stato di ebbrezza abbia “provocato” l’incidente.

A tal fine, la Cassazione è costante nell’affermare l’insufficienza del mero coinvolgimento in un sinistro stradale, essendo invece indispensabile che sia accertata la sussistenza del nesso di strumentalità –occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente provocato dall’imputato.

 

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto che il sinistro fisse da addebitare alla condotta del ricorrente.

Cass. Penale, Sezione IV, sentenza n. 47750 del 19 ottobre 2018.