Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)"

Cass., III Sez. Civile, sentenza n. 3709 del 8 febbraio 2019

La Cassazione ha dunque affermato (erroneamente) che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.

Questo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour nella sentenza n. 3709/2019.

Con ogni probabilità i Giudici della Corte hanno confuso il pubblico elenco INI-PEC, ad oggi indiscutibilmente indicato, dalla vigente normativa, quale pubblico elenco valido per estrapolare gli indirizzi PEC dei destinatari in caso di notifica effettuata ai sensi della L. 53/1994, con quello IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), il quale, in effetti, dall’agosto 2014, a seguito della modifica apportata allart. 16 ter della L. 17.12.2012 n. 221, dall’art. 45-bis, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014, non è più considerato pubblico elenco valido per attingere l’indirizzo PEC del destinatario in caso di notifica in proprio eseguita ex L. 53/1994.