La Corte di Cassazione (sez. III, n. 11450 del 14/03/2019) ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (il c.d. stalking) sono sufficienti anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.