La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. 16175 del 2015, 19607 del 2011).
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 gennaio – 24 febbraio 2021, n. 5059 Presidente Genovese – Relatore Lamorgese