In caso di danno subito da un veicolo a seguito di sinistro stradale, qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del mezzo, il risarcimento potrà essere contenuto in un importo pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione.

La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio per cui "La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia a oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice ai sensi dell'articolo 2058, comma 2, del codice civile, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo".

Cass. Civ., VI sez. civ., ordinanza 10196/22 - 12.1.22/30.3.22