L'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale pone in capo ai debitori del de cuius il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.

Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 9670 del 13/04/21.