Nel caso di separazione giudiziale dei coniugi, la violazione dell'obbligo di fedeltà non è di per sé sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, laddove emerga una preesistente situazione di crisi coniugale già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Deve infatti sussistere, ai fini dell'addebito della separazione, un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale. (Tribunale di Milano, Sez. IX civ.,  n. 6831 del 2017)