Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di "stalking" non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice.

Nel caso in esame all'evento della modifica delle abitudini di vita della vittima, costretta a lasciare il lavoro, era seguito, per effetto della successiva reiterazione della condotta persecutoria, l'insorgere in essa di un grave stato d'ansia e di timore, momento consumativo dal quale si deve ritenere di far decorrere il termine per la proposizione della querela.

Cass. Penale, Sez. V, sentenza n. 3781 del 24/11/20.