Il giudice di merito al quale il debitore esecutato si rivolga, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., per far valere l’abusività delle clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore non esaminata nel decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto – tanto se tale causa viene introdotta nel termine di 40 giorni all’uopo assegnato dal giudice dell’esecuzione che abbia d’ufficio rilevato l’assenza di motivazione sul punto nel provvedimento monitorio, quanto che si tratti della riqualificazione di un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. – una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), ha il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Cass. Sez. Un. 6 aprile 2023, n. 9479