L’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente informazioni specifiche circa la natura, i rischi, e le implicazioni della singola operazione di investimento, di cui all’art. 21 del d.lgs 58/1998 come specificato dall’art. 28 del reg. consob 11522/98, ha carattere generale, e si riferisce dunque non al solo contratto di gestione di portafogli, ma a tutti i tipi di servizi di investimento.